SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI MODIFICA DEL PGT
(estratto)
Premesso
che il
Comune di Soncino è dotato di Piano di Governo del Territorio
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
24.01.2009 pubblicato sul BURL in data 01/04/2009 e successivamente
variato con deliberazioni consigliari n° 44 del 27/11/2009, n° 56
del 29/07/2010, n° 29 del 03/08/2012 e 30 del 03/08/2012, n. 69 del
27/12/2012 e n. 14 del 03/04/2013
Dato
atto
che è
emersa la necessità di predisporre un'ulteriore variante al PGT in
modo da meglio disciplinare il regime delle modifiche di destinazione
d'uso e le destinazioni compatibili e incompatibili nelle aree
residenziali attraverso una specifica modifica delle Norme Tecniche
di attuazione
Vista
la
proposta di Variante
al vigente PGT redatta dall'ufficio tecnico comunale che si sostanzia
nell'introduzione nelle NTA del vigente PGT dei seguenti articoli:
................................................
................................................................................................................................................................
Preso
atto
che le modifiche in questione non sono assoggettate alla procedura
VAS secondo quanto previsto dalla DGR 25/07/2012 n. IX/3836 (allegato
1U art. 2.1)
Visto
lo
statuto
del Comune di Soncino;
Vista
la
Legge Regionale n.12/05
Visti
i pareri favorevole di regolarità tecnica resi ai sensi dell’art.
49 del T.U. n. 267/2000;
Visto
l’art. 42 del T.U. n. 267/2000;
Con
voti ….........................
legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di
adottare,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della LR n. 12/05 e smi, la
4^ Variante Parziale al PGT del Comune di Soncino come indicato in
premessa e di seguito riportata:
versione
vigente
|
articolo
8
4.
Interventi urbanistici preventivi
Gli
interventi urbanistici preventivi si applicano con riferimento agli:
- ambiti di trasformazione e di riqualificazione, così come definiti e individuati dal DdP e dal PdR;
- ambiti del tessuto urbano consolidato, qualora consentito dalla specifica disciplina di PdR;
- accordi negoziali aventi valore di piano attuativo
articolo
59
2.
Destinazione di uso principale - RESIDENZIALE
- Destinazioni complemetari e compatibili:
esercizi
commerciali di somministrazione alimenti e bevande, attività
paracommerciali di vicinato, laboratori tecnico-scentifici, sanitari,
di ricerca e artistici, di formazione e istruzione, esercizi di
vicinato alimentari e non alimentari;
sedi
di associazioni di natura culturale, sociale, politica e similari;
attività
terziarie e direzionali, comprese quelle ricettive;
uffici,
banche e studi professionali;
destinazioni
a servizi pubblici e di interesse pubblico locali e territoriali.
- Destinazioni incompatibili:
tutte
le destinazioni previste ai successivi punti 3, 4, 5, 6, ad eccezione
di quelle già contemplate nelle destinazioni di uso complementari e
compatibili al presente punto.
versione
adottata
|
articolo
8
4.
Interventi urbanistici preventivi
Gli
interventi urbanistici preventivi si applicano con riferimento agli:
- ambiti di trasformazione e di riqualificazione, così come definiti e individuati dal DdP e dal PdR;
- ambiti del tessuto urbano consolidato, qualora consentito dalla specifica disciplina di PdR;
- accordi negoziali aventi valore di piano attuativo
- cambi di destinazione d'uso di qualsiasi entità, comportanti opere edilizie, eseguiti su immobili aventi superficie lorda di pavimento superiore a 300 mq
articolo
59
2.
Destinazione di uso principale - RESIDENZIALE
- Destinazioni complemetari e compatibili:
esercizi
commerciali di somministrazione alimenti e bevande, attività
paracommerciali di vicinato, laboratori tecnico-scentifici, sanitari,
di ricerca e artistici, di formazione e istruzione, esercizi di
vicinato alimentari e non alimentari;
sedi
di associazioni di natura culturale, sociale, politica e similari;
uffici,
banche e studi professionali;
- Destinazioni incompatibili:
tutte
le destinazioni previste ai successivi punti 3, 4, 5, 6, ad eccezione
di quelle già contemplate nelle destinazioni di uso complementari e
compatibili al presente punto.
di
dare atto
che per l’approvazione della variante in oggetto verrà seguita la
procedura di cui all’art. 13 della LR n. 12/05.
di
trasmettere
la presente deliberazione, unitamente agli elaborati allegati, a:
- Provincia di Cremona e Consorzio Parco Oglio Nord, ai sensi dell’art. 13 comma 5, per la valutazione della compatibilità della proposta con i propri piani territoriali di coordinamento
- ASL della Provincia di Cremona e ARPA Cremona, ai sensi dell’art. 13 comma 6, per la formulazione di eventuali osservazioni
di
dare infine atto che:
- la presente variante verrà depositata nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni
- del deposito degli atti è fatta pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione, su quotidiano a diffusione locale, sul sito internet del Comune ed all’albo Pretorio
di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile dando atto che
a ciò si perviene con separata votazione che ha dato il seguente
risultato:
voti
a favore n. __, astenuti n. ___
In questi giorni, sui quotidiani locali, si è parlato molto di PGT e PROFUGHI.
La
problematica del PGT è un argomento diverso rispetto a quello dei
profughi e non dovrebbe essere considerato direttamente
proporzionale.
Tutte
le problematiche relative ai profughi, definizione diversa da
clandestino, dovrebbero portare a delle riflessioni storiche, sociali
e antropologiche particolari ed approfondite
L'eventuale modifica del PGT potrebbe tamponare il problema momentaneamente,
si può chiudere una criticità e magari tra poco se ne presenta
un'altra.
Sembra che questo sia un modo di amministrare la comunità con
una visione a brevissimo termine.
Si intende sottolineare che non è facendo finta di evitare il problema che
questo problema si risolve.
L'
argomento all'ordine del giorno è il PGT e per quanto riguarda la
modifica al PGT formalmente non mi sembra ci siano cose particolari
da segnalare a parte:
l'art.
6 del PGT del Comune di Soncino (criteri di prevalenza- difformità,
contrasti e, deroghe indica al comma 1 (allegato con pagina n. 12)
- manca pubblicazione come previsto legge regionale 12/2005 articoli 2 – 13 - 14bis
- la deliberazione prevede che le modifiche in questione non sono assoggettate alla procedura VAS secondo me l'articolo 2.1 allegato 1U del Decreto giunta regionale 25/07/2012 n. IX/3836 non lo esclude
- il Testo Unico dell'Edilizia art. 23 per le modifiche di destinazione d'uso diverso dall'orginario indica”ancorchè non accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie”. La delibera proposta indica “cambi di destinazione d'uso di qualsiasi entità, comportanti opere edilizie, eseguiti su immobili aventi superficie lorda di pavimento superiore a 300 mq”
Sembra che, nell'osservazione di leggi e regolamenti, in Italia
ed anche a Soncino si sono fatte cose anche discutibili e qui
sembra si stia facendo un processo alle intenzioni.
BuongiornoSoncino non voterà a favore della modifica .
Le
motivazioni:
1
– aggravio di procedure quando le normative che man mano vengo
approvate sono per la ricerca continua della semplificazione.
Come
esempi e non ultimi decreto legge 09.02.2012, convertito in legge n.
35/2012 il decreto Sblocca Italia (decreto legge 12.11.2014, n. 133
convertito in legge 11.11.2014 n. 164, che ha apportato anche
modifiche al Testo Unico dell'edilizia.
Per
altro anche il Centro Destra Soncino nel programma amministrativo
depositato ultima riga aveva indicato “l'attività degli uffici
sarà improntata alla semplificazione delle procedure burocratiche”
2
- aggravio economico maggiore . la spesa per una SCIA -DIA o CILA
hanno sicuramente costi inferiori rispetto ad una pratica di cui
all'art. che si vuole modificare (spesa di circa tre volte maggiore
oltre a spese tecniche).
3
– la modifica diventa di interesse generale
Con
questa modifica è possibile bloccare la trasformazione di Villacampagna ma
urbanisticamente è un vincolo che può danneggiare altre situazioni
simili che si potrebbero verificare.
4
– vengono lesi i diritti della proprietà che in un regime di
democrazia vanno salvaguardati.
Il
proprietario di un immobile ha diritto di scegliere al meglio se
vendere, affittare.
Quanti
dei proprietari degli immobili di Soncino hanno reso conto delle loro
intenzioni?
Tutti
hanno venduto, affittato, prestato senza dover giustificare nulla.
5
– se la richiesta di cambio di destinazione d'uso è già stata
depositata è possibile farla rientrare nelle nuove disposizioni?
Esistono
diverse sentenze che ribadiscono il principio di irretroattività
(art. 11 disp. Prel. c.c.) e che sono derogabili unicamente per
effetto di una disposizione di legge e questo per evitare che la P.A.
possa incidere in modo unilaterale e con effetto ex ante sulle
situazioni soggettive del privato.
Se
vi fosse un ricorso con sentenza favorevole al cittadino gli
eventuali rimborsi per danni subiti a chi rimarrebbero a carico? Alla
cittadinanza, ai consiglieri che hanno votato a favore? Probabilmente
alla cittadinanza. E' veramente il caso di procedere?
RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto Sblocca Italia
ha introdotto nel 2014 alcune semplificazioni in ambito edilizio che
hanno in parte modificato la disciplina del cambio di destinazione
d’uso, per cui oggi occorre fare riferimento al nuovo art. 23 –
ter del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R.
380/2001) In genere, il cambio di destinaizone che non sia
urbanisticamente rilevante è sempre consentito, a meno che non ci
siano specifiche prescrizioni della strumentazione urbanistica locale
che lo vietino. Nel caso in cui un immobile presenti destinazioni in
più di una di queste categorie, è necessario definire quella
prevalente in termini di superficie utile. Questi i
titoli autorizzativi in genere richiesti:
• CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), per modifica della destinazione d’uso senza opere dei locali adibiti a esercizio di impresa
• SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), per modifica della destinazione d’uso senza opere urbanisticamente non rilevante
• Permesso di Costruire, per modifica della destinazione d’uso con opere, urbanisticamente rilevanti o senza opere ma compiuti su edifici vincolati.
• CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), per modifica della destinazione d’uso senza opere dei locali adibiti a esercizio di impresa
• SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), per modifica della destinazione d’uso senza opere urbanisticamente non rilevante
• Permesso di Costruire, per modifica della destinazione d’uso con opere, urbanisticamente rilevanti o senza opere ma compiuti su edifici vincolati.
Tuttavia, le pratiche urbanistiche richieste spesso
variano comunque da comune a comune, per cui è sempre consigliabile
rivolgersi al proprio tecnico per informazioni più
Con la legge n. 164 del 2014,
il cosiddetto Decreto Sblocca Italia, le procedure
urbanistiche sono state ancora ulteriormente semplificate mediante la
modifica della definizione degli interventi di manutenzione
straordinaria e di ristrutturazione.
le mie considerazioni:
RispondiElimina- incomprensibile la presentazione del vice Sindaco Fabemoli
- ottimo l'intervento di Carla
- la solita polemica stucchevole del consigliere Moro
- anche l'intervento del Sindaco non è stato chiaro
- l'ing. Rossi ha detto quello che voleva la Giunta: in pratica quella scelta è una delle strade percorribili
- ottima la dichiarazione di voto di Carla
- Moro mi ha stupito con la sua dichiarazione di voto contrario: ha letto un testo aspramente critico per questione ideologica. Il documento sembrava scritto dal PD!
- miserevole la replica dell' assessore Fabemoli: i soliti sproloqui salviniani!!!!!
- miserino l'intervento di Gandioli solo per scaricarsi la coscienza
- "grande" l'omelia del Sindaco con la richiesta che siano prima le famiglie a farsi carico in toto e in proprio dell'ospitalità dei migranti. Tutto anche lui per scaricarsi un po' la coscienza.
Insomma comanda la Lega.
Questa è la lettura che do io.
Altri presenti hanno da aggiungere?
buona giornata
Nello