BUONGIORNO SONCINO

Vista la situazione generale di due realtà contrapposte abbiamo pensato di formare un gruppo di persone libere ed indipendenti
Si è scelto come nome " BUONGIORNO SONCINO" perchè si vorrebbe rappresentare una sorta di risveglio civico rispetto al torpore generale , con l'intento di dare voce a persone che non vogliono soggiacere ai diktat politici, alle interferenze, alla voglia di controllare e gestire in modo personale ed accentratore tipico delle realtà eccessivamente strutturate e dei presenzialisti.
"Buongiorno Soncino " vuole proporsi ai cittadini tutti, capoluogo e frazioni, per avvicinare la gente al Palazzo, per ascoltare ma anche agire, per far rivivere Soncino e per dare voce all'interesse dei più.
Vorremmo che quanto succede nel Palazzo Comunale non avesse una patina di nebbia e non fosse riservato solo al gruppo ristretto di amministratori, ma anche ad altre realtà.
Perchè questo? Perchè le decisioni riguardano tutti noi che alla fine siamo quelli che, in un modo o nell'altro, pagano o subiscono.
I cittadini hanno già chiaro cosa serve al paese per migliorare la vita quotidiana; infatti, il buon senso necessario ad un amministratore è insito nelle voci della piazza.
Per questo motivo si vuole dare riscontro alle voci della piazza, ascoltare le necessità dei cittadini, affrontare i problemi e proporre soluzioni.
Chiediamo fiducia e collaborazione: ogni proposta è fondamentale e necessaria.
Chiunque sia interessato ad esprimere la propria opinione, a segnalare disservizi o problematiche e voglia collaborare con noi lo può fare partecipando con i propri commenti al blog "Le voci della piazza Soncino "
Saremo lieti di leggere anche i vostri pensieri per cercare di migliorare il NOSTRO COMUNE.


sabato 6 agosto 2016

Consiglio Comunale del 6 agosto 2016

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI MODIFICA DEL PGT

(estratto)


Premesso che il Comune di Soncino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2009 pubblicato sul BURL in data 01/04/2009 e successivamente variato con deliberazioni consigliari n° 44 del 27/11/2009, n° 56 del 29/07/2010, n° 29 del 03/08/2012 e 30 del 03/08/2012, n. 69 del 27/12/2012 e n. 14 del 03/04/2013


Dato atto che è emersa la necessità di predisporre un'ulteriore variante al PGT in modo da meglio disciplinare il regime delle modifiche di destinazione d'uso e le destinazioni compatibili e incompatibili nelle aree residenziali attraverso una specifica modifica delle Norme Tecniche di attuazione


Vista la proposta di Variante al vigente PGT redatta dall'ufficio tecnico comunale che si sostanzia nell'introduzione nelle NTA del vigente PGT dei seguenti articoli:
................................................
................................................................................................................................................................
Preso atto che le modifiche in questione non sono assoggettate alla procedura VAS secondo quanto previsto dalla DGR 25/07/2012 n. IX/3836 (allegato 1U art. 2.1)
Visto lo statuto del Comune di Soncino;
Vista la Legge Regionale n.12/05
Visti i pareri favorevole di regolarità tecnica resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000;
Visto l’art. 42 del T.U. n. 267/2000;


Con voti …......................... legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della LR n. 12/05 e smi, la 4^ Variante Parziale al PGT del Comune di Soncino come indicato in premessa e di seguito riportata:


versione vigente

articolo 8
4. Interventi urbanistici preventivi
Gli interventi urbanistici preventivi si applicano con riferimento agli:
  • ambiti di trasformazione e di riqualificazione, così come definiti e individuati dal DdP e dal PdR;
  • ambiti del tessuto urbano consolidato, qualora consentito dalla specifica disciplina di PdR;
  • accordi negoziali aventi valore di piano attuativo

articolo 59
2. Destinazione di uso principale - RESIDENZIALE
  • Destinazioni complemetari e compatibili:
esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande, attività paracommerciali di vicinato, laboratori tecnico-scentifici, sanitari, di ricerca e artistici, di formazione e istruzione, esercizi di vicinato alimentari e non alimentari;
sedi di associazioni di natura culturale, sociale, politica e similari;
attività terziarie e direzionali, comprese quelle ricettive;
uffici, banche e studi professionali;
destinazioni a servizi pubblici e di interesse pubblico locali e territoriali.
  • Destinazioni incompatibili:
tutte le destinazioni previste ai successivi punti 3, 4, 5, 6, ad eccezione di quelle già contemplate nelle destinazioni di uso complementari e compatibili al presente punto.


versione adottata

articolo 8
4. Interventi urbanistici preventivi
Gli interventi urbanistici preventivi si applicano con riferimento agli:
  • ambiti di trasformazione e di riqualificazione, così come definiti e individuati dal DdP e dal PdR;
  • ambiti del tessuto urbano consolidato, qualora consentito dalla specifica disciplina di PdR;
  • accordi negoziali aventi valore di piano attuativo
  • cambi di destinazione d'uso di qualsiasi entità, comportanti opere edilizie, eseguiti su immobili aventi superficie lorda di pavimento superiore a 300 mq


articolo 59
2. Destinazione di uso principale - RESIDENZIALE
  • Destinazioni complemetari e compatibili:
esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande, attività paracommerciali di vicinato, laboratori tecnico-scentifici, sanitari, di ricerca e artistici, di formazione e istruzione, esercizi di vicinato alimentari e non alimentari;
sedi di associazioni di natura culturale, sociale, politica e similari;
attività terziarie e direzionali, comprese quelle ricettive;
uffici, banche e studi professionali;
destinazioni a servizi pubblici e di interesse pubblico locali e territoriali.
  • Destinazioni incompatibili:
tutte le destinazioni previste ai successivi punti 3, 4, 5, 6, ad eccezione di quelle già contemplate nelle destinazioni di uso complementari e compatibili al presente punto.


di dare atto che per l’approvazione della variante in oggetto verrà seguita la procedura di cui all’art. 13 della LR n. 12/05.


di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli elaborati allegati, a:
  • Provincia di Cremona e Consorzio Parco Oglio Nord, ai sensi dell’art. 13 comma 5, per la valutazione della compatibilità della proposta con i propri piani territoriali di coordinamento
  • ASL della Provincia di Cremona e ARPA Cremona, ai sensi dell’art. 13 comma 6, per la formulazione di eventuali osservazioni
di dare infine atto che:
  • la presente variante verrà depositata nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni
  • del deposito degli atti è fatta pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione, su quotidiano a diffusione locale, sul sito internet del Comune ed all’albo Pretorio


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile dando atto che a ciò si perviene con separata votazione che ha dato il seguente risultato:
voti a favore n. __, astenuti n. ___






IL NOSTRO INTERVENTO IN CONSIGLIO COMUNALE

In questi giorni, sui quotidiani locali, si è parlato molto di PGT e PROFUGHI.
La problematica del PGT è un argomento diverso rispetto a quello dei profughi e non dovrebbe essere considerato direttamente proporzionale.
Tutte le problematiche relative ai profughi, definizione diversa da clandestino, dovrebbero portare a delle riflessioni storiche, sociali e antropologiche particolari ed approfondite
L'eventuale modifica del PGT potrebbe tamponare il problema momentaneamente, si può chiudere una criticità e magari tra poco se ne presenta un'altra.
Sembra che questo sia un modo di amministrare la comunità con una visione a brevissimo termine.
Si intende sottolineare che non è facendo finta di evitare il problema che questo problema si risolve.

L' argomento all'ordine del giorno è il PGT e per quanto riguarda la modifica al PGT formalmente non mi sembra ci siano cose particolari da segnalare a parte:
l'art. 6 del PGT del Comune di Soncino (criteri di prevalenza- difformità, contrasti e, deroghe indica al comma 1 (allegato con pagina n. 12)
  • manca pubblicazione come previsto legge regionale 12/2005 articoli 2 – 13 - 14bis
  • la deliberazione prevede che le modifiche in questione non sono assoggettate alla procedura VAS secondo me l'articolo 2.1 allegato 1U del Decreto giunta regionale 25/07/2012 n. IX/3836 non lo esclude
  • il Testo Unico dell'Edilizia art. 23 per le modifiche di destinazione d'uso diverso dall'orginario indica”ancorchè non accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie”. La delibera proposta indica “cambi di destinazione d'uso di qualsiasi entità, comportanti opere edilizie, eseguiti su immobili aventi superficie lorda di pavimento superiore a 300 mq”


Sembra che, nell'osservazione di leggi e regolamenti, in Italia ed anche a Soncino si sono fatte cose anche discutibili e qui  sembra si stia facendo un processo alle intenzioni.

BuongiornoSoncino non voterà a favore della modifica .

Le motivazioni:

1 – aggravio di procedure quando le normative che man mano vengo approvate sono per la ricerca continua della semplificazione.
Come esempi e non ultimi decreto legge 09.02.2012, convertito in legge n. 35/2012 il decreto Sblocca Italia (decreto legge 12.11.2014, n. 133 convertito in legge 11.11.2014 n. 164, che ha apportato anche modifiche al Testo Unico dell'edilizia.
Per altro anche il Centro Destra Soncino nel programma amministrativo depositato ultima riga aveva indicato “l'attività degli uffici sarà improntata alla semplificazione delle procedure burocratiche”

2 - aggravio economico maggiore . la spesa per una SCIA -DIA o CILA hanno sicuramente costi inferiori rispetto ad una pratica di cui all'art. che si vuole modificare (spesa di circa tre volte maggiore oltre a spese tecniche).

3 – la modifica diventa di interesse generale
Con questa modifica è possibile bloccare la trasformazione di Villacampagna ma urbanisticamente è un vincolo che può danneggiare altre situazioni simili che si potrebbero verificare.

4 – vengono lesi i diritti della proprietà che in un regime di democrazia vanno salvaguardati.
Il proprietario di un immobile ha diritto di scegliere al meglio se vendere, affittare.
Quanti dei proprietari degli immobili di Soncino hanno reso conto delle loro intenzioni?
Tutti hanno venduto, affittato, prestato senza dover giustificare nulla.

5 – se la richiesta di cambio di destinazione d'uso è già stata depositata è possibile farla rientrare nelle nuove disposizioni?
Esistono diverse sentenze che ribadiscono il principio di irretroattività (art. 11 disp. Prel. c.c.) e che sono derogabili unicamente per effetto di una disposizione di legge e questo per evitare che la P.A. possa incidere in modo unilaterale e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato.
Se vi fosse un ricorso con sentenza favorevole al cittadino gli eventuali rimborsi per danni subiti a chi rimarrebbero a carico? Alla cittadinanza, ai consiglieri che hanno votato a favore? Probabilmente alla cittadinanza. E' veramente il caso di procedere?






RIFERIMENTI  NORMATIVI







decreto Sblocca Italia ha introdotto nel 2014 alcune semplificazioni in ambito edilizio che hanno in parte modificato la disciplina del cambio di destinazione d’uso, per cui oggi occorre fare riferimento al nuovo art. 23 – ter del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001) In genere, il cambio di destinaizone che non sia urbanisticamente rilevante è sempre consentito, a meno che non ci siano specifiche prescrizioni della strumentazione urbanistica locale che lo vietino. Nel caso in cui un immobile presenti destinazioni in più di una di queste categorie, è necessario definire quella prevalente in termini di superficie utile. Questi i titoli autorizzativi in genere richiesti:
•    CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), per modifica della destinazione d’uso senza opere dei locali adibiti a esercizio di impresa
•    SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), per modifica della destinazione d’uso senza opere urbanisticamente non rilevante
•    Permesso di Costruire, per modifica della destinazione d’uso con opere, urbanisticamente rilevanti o senza opere ma compiuti su edifici vincolati.
Tuttavia, le pratiche urbanistiche richieste spesso variano comunque da comune a comune, per cui è sempre consigliabile rivolgersi al proprio tecnico per informazioni più
Con la legge n. 164 del 2014, il cosiddetto Decreto Sblocca Italia, le procedure urbanistiche sono state ancora ulteriormente semplificate mediante la modifica della definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione.

1 commento:

  1. le mie considerazioni:
    - incomprensibile la presentazione del vice Sindaco Fabemoli
    - ottimo l'intervento di Carla
    - la solita polemica stucchevole del consigliere Moro
    - anche l'intervento del Sindaco non è stato chiaro
    - l'ing. Rossi ha detto quello che voleva la Giunta: in pratica quella scelta è una delle strade percorribili
    - ottima la dichiarazione di voto di Carla
    - Moro mi ha stupito con la sua dichiarazione di voto contrario: ha letto un testo aspramente critico per questione ideologica. Il documento sembrava scritto dal PD!
    - miserevole la replica dell' assessore Fabemoli: i soliti sproloqui salviniani!!!!!
    - miserino l'intervento di Gandioli solo per scaricarsi la coscienza
    - "grande" l'omelia del Sindaco con la richiesta che siano prima le famiglie a farsi carico in toto e in proprio dell'ospitalità dei migranti. Tutto anche lui per scaricarsi un po' la coscienza.
    Insomma comanda la Lega.
    Questa è la lettura che do io.
    Altri presenti hanno da aggiungere?
    buona giornata
    Nello

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